Onorevoli Colleghi! - La presenza di alcuni siti minerari, di musei minerari, e soprattutto di miniere di zolfo non più attive nelle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento, rappresenta una grande ricchezza da valorizzare attraverso l'istituzione di un Parco nazionale.
      È molto sentita infatti nella zona l'esigenza di coordinare azioni tese al recupero delle tradizioni minerarie locali e soprattutto di sfruttare tali beni non solo per lo sviluppo del turismo, ulteriore risorsa per un territorio caratterizzato da notevole disoccupazione, ma anche per una «banca dati» a cielo aperto a servizio della ricerca scientifica. La presente proposta di legge si prefigge dunque l'istituzione, d'intesa con la Regione siciliana, del Parco nazionale geominerario storico e ambientale delle Zolfare di Sicilia, secondo quanto previsto dalla legge n. 394 del 1991 (legge quadro sui Parchi nazionali), all'interno delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento. La zonizzazione e la perimetrazione definitiva del Parco sarà definita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso lo strumento del Parco nazionale sono quelli di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio e garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati nell'ottica dello sviluppo sostenibile. Per far questo dovranno essere poste in essere le seguenti attività: il recupero e la conservazione,

 

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per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, dei cantieri e delle strutture minerarie locali e i relativi siti geologici, nonché di tutto il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria; la protezione e la conservazione degli habitat e del paesaggio culturale generato dall'attività mineraria; la promozione di attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelate, nonché dello sviluppo sostenibile; attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale. Indispensabile infine è la collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attività di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, della trasformazione industriale delle materie prime locali, anche attraverso la realizzazione delle relative opere infrastrutturali.
      Per quanto riguarda l'articolato, i primi tre articoli recano l'istituzione del Parco, con le sue finalità e attività, nonché la disciplina di tutela. Gli articoli successivi, sino al 18, invece definiscono l'Ente Parco, la sua costituzione, gli organi e il regolamento interno.
      Infine, l'articolo 19 reca la relativa copertura finanziaria.
      Stante l'importanza della materia per lo sviluppo, non solo economico, di un'intera zona, si auspica un rapido iter parlamentare della presente proposta di legge e la sua approvazione definitiva.
 

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